Tra le principali novità c’è la possibilità per il minore, di età compresa tra i 16 e i 18 anni e in possesso del previsto titolo abilitativo, di trasportare un passeggero sul motociclo o sul ciclomotore. Inoltre, per i titolari di patenti speciali è stato eliminato il limite di massa massima autorizzata di 750 kg, che era imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio
Dal 18 agosto 2015 entrano in vigore le modifiche al Codice della Strada apportate dalla legge n.115 del 29 luglio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015. La legge, che recepisce le normative europee in materia, modifica gli artt. 115, 116, 118bis e 170 del Codice della Strada. Tra le principali novità c’è la possibilità per il minore, di età compresa tra i 16 e i 18 anni e in possesso del previsto titolo abilitativo, di trasportare un passeggero sul motociclo o sul ciclomotore. Naturalmente, come accade per i conducenti maggiorenni, dal documento di circolazione del ciclomotore o del motociclo deve risultare espressamente l’omologazione per il trasporto di un’altra persona oltre al conducente. Inoltre, per i titolari di patenti speciali è stato eliminato il limite di massa massima autorizzata di 750 kg, che era imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio. Anche per essi il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 kg) richiede il possesso della patente di categoria corrispondente.